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Dalla
Legge 46/90 al Decreto del 22 gennaio 2008 n.37
Regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13
lettera a della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti
all’interno degli edifici. (G.U. n. 61 del 12/03/2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248,recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti
gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme per la sicurezza degli impianti;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel
rispetto delle norme di sicurezza; vista la legge 5 gennaio 1996,
n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative nel settore delle attività produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni; visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,n.
558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia
di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attività soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162,
recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n.300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 2007, n. 17; udito il parere del Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza
generale del 7 maggio 2007, n.159/2007;
Vista
la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17
della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1
del 16 novembre 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art.
1. - Ambito di applicazione. -
1. Il presente
decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno
degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso
a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro
le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione
di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento
e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art.
2. - Definizioni relative agli impianti.
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto
di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo
4;
d) ordinaria manutenzione:
gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano
la necessità di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la
sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione
del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione
degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione
degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20
kw nominale, gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché
quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati,
anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata
e 120 V in corrente
continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore,
nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni
sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini
dell'autorizzazione,
dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici
e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si
applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme
delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto
di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi
utilizzatori,
l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni
edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali
in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili
e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione
di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale
nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art.
3. - Imprese abilitate.
1. Le imprese,
iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni,
di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di
seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio
delle attività di cui all'articolo 1 se l'imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni
altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative
agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione
di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente
per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo
articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e
dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui
al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnicoprofessionali
e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre
imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente
alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle
imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente
alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori
per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo
4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad
un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni.
Art.
4. - Requisiti tecnico - professionali.
1. I requisiti
tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso
una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale
o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento,
di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento
per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce
la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore
a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica
di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi
anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa,
i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività
di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo
1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro
anni.
Art.
5. - Progettazione degli impianti. -
1. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo
1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia
di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e'
redatto da un professionista iscritto negli albi professionali
secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli
altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma
2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore
a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio
il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate
a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione,
o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200
mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati
di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti
di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o
impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio;
h) impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'
attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari
o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo
la regola dell'arte.
4. I progetti contengono
almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione,
della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia
e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare
e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi
a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti
da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera,
il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione
di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello
unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato
l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art.
6. - Realizzazione ed installazione degli impianti.
1. Le imprese realizzano
gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità
alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione
degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti
di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, si
considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano
le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati
se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti
posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti
diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale
non superiore a 30 mA.
Art.
7. - Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei
lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa
vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto,
l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante
la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato
con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione
di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
Art. 8. - Obblighi del committente o del proprietario.
1. Il committente
e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e
la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto
e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma
la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici,
per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi
destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia
della
dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia
della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma
6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta
di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto,
o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di
cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici,
la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata
termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità
competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia
prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo
7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica
o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art.
9. - Certificato di agibilità.
1. Il certificato
di agibilità è rilasciato dalle autorità
competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
Art.
10. - Manutenzione degli impianti -
1. La manutenzione
ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la
redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo,
ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1,
fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art.
11. - Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto,
della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento
o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per
i quali e' già stato rilasciato il certificato di agibilità,
fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso
comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto
redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento
di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati
a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia
di inizio di attività deposita il progetto degli impianti
da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune
ove deve essere realizzato
l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità
alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto,
che provvede ai conseguenti
riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a
norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate,
ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli
20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 12. - Contenuto nel cartello informativo.
1. All'inizio dei
lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente
gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge
un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se
e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati
all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto
o degli impianti.
Art.
13. - Documentazione.
1. I soggetti destinatari
delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la
documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto
di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile,
a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di
trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia
di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione
di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa
documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a
qualsiasi titolo, l'immobile.
Art.
14. - Finanziamento dell' attività di normazione tecnica.
1. In attuazione
dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di
normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre
per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale
per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto
1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
Art.
15. - Sanzioni.
1. Alle violazioni
degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto
si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro
1.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al
grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive
e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00
ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica,
a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio,
che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente
risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4.
La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza
degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì,
in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione
delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono
alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei
rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile,
i patti relativi alle attività disciplinate dal presente
regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo
3, salvo il diritto al risarcimento
di eventuali danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di
controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 182.
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